INAIL
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
Roma, 8 gennaio 2004
A TUTTE LE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI
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Oggetto: |
Silicosi
contratta in Belgio (legge n. 1115/62). Nuovo sistema di indennizzo
del "danno biologico". |
A
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000
("danno biologico"), che ha modificato il
sistema di indennizzo dell'invalidità di origine lavorativa, si è posto un
problema di raccordo tra la nuova normativa e la legge n. 1115/1962,
riguardante le prestazioni economiche dovute ai lavoratori italiani colpiti da
silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio.
In
particolare, mentre nessun dubbio può sussistere circa l'estensione del nuovo
regime "danno biologico" ai suddetti lavoratori, ai quali - visto
l'art. 1 della legge 1115/62 - spettano le stesse prestazioni economiche
previste dal sistema di tutela italiano per i lavoratori che hanno contratto la
silicosi per esposizione al rischio nel territorio nazionale, sorge un problema
per quanto attiene alle modalità di applicazione
dell'art. 2 della legge 1115/62, in base al quale, in presenza di una
prestazione economica "analoga o di invalidità" erogata dalle
competenti istituzioni belghe, è necessario fare un raffronto tra la
prestazione italiana e quella belga e, nel caso in cui quest'ultima
sia inferiore, corrispondere al lavoratore la differenza.
Al
riguardo la scrivente Direzione - partendo dal
presupposto che le due prestazioni economiche si fondano su diversi titoli, in
quanto quella italiana indennizza sia le menomazioni dell'integrità psicofisica
(danno biologico) sia, a partire dal grado di menomazione del 16%, le
conseguenze patrimoniali delle menomazioni stesse, mentre quella belga non
prende in considerazione il danno biologico - ha formulato ai Ministeri
competenti la proposta di:
- procedere in ogni caso alla liquidazione dell'indennizzo
previsto dalla normativa italiana per le menomazioni dell'integrità psicofisica
("danno
biologico"), ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000. comma 2, lettera a);
- limitare la comparazione tra rendita "italiana" e
rendita "belga" solo alla quota di rendita italiana che indennizza le
conseguenze patrimoniali delle menomazioni stesse, ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 38/2000. comma 2, lettera b), come
modificato dal decreto legislativo n. 202/2001.
La
questione è tuttora all'esame dei suddetti Ministeri.
Nel
frattempo, in via cautelativa ed in attesa di
conoscere le definitive determinazioni ministeriali, è necessario continuare ad
applicare il citato art. 2 della legge n. 1115/62 con le stesse modalità
seguite prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 del decreto legislativo n.
38/2000, e cioè mediante il mero raffronto tra gli importi della prestazione
italiana e di quella belga, prescindendo dal titolo in base al quale vengono
erogate.
Ne
consegue, sul piano operativo, che:
1.
quando la prestazione italiana è erogata in forma di rendita (menomazione di
grado pari o superiore al 16%), si confronta il suo importo complessivo con
quello della rendita belga e si liquida al lavoratore l'eventuale differenza
sempre sotto forma di rendita mensile;
2. quando la prestazione italiana è erogata in
capitale (menomazioni di grado compreso tra il 6 ed il 15 %), la comparazione
va necessariamente effettuata tra ammontare dell'indennizzo in capitale
italiano e ammontare del valore capitale della rendita belga calcolato sulla
base dei parametri tecnici abitualmente utilizzati in ambito INAIL. L'eventuale
differenza verrà corrisposta al lavoratore in capitale.
Nell'ipotesi
di cui al punto 1, si seguiranno le istruzioni contenute nella lettera del 23
luglio 1998, nulla essendo modificato rispetto alla situazione previgente.
Nell'ipotesi di cui al punto 2, si dovrà seguire la
seguente linea di condotta:
a)
la Sede competente calcola l'indennizzo in capitale del danno biologico, ne
sospende il pagamento e contestualmente verifica se il Fonds
des Maladies Professionnelles ha riconosciuto la propria competenza. Se le decisioni del Fonds non sono
ancora note, la Sede attenderà di conoscere le decisioni stesse;
b)
se il Fonds non riconosce la propria competenza, la
Sede eroga l'indennizzo in capitale del danno biologico;
c) se il Fonds riconosce la propria competenza, la
Sede trasmette a questa Direzione - Ufficio III i dati riguardanti: grado di
menomazione accertato dall'INAIL, data di nascita dell'assicurato, data
denuncia all'INAIL, rateo mensile rendita belga;
d) effettuato, da parte della Consulenza Statistico
Attuariale, il calcolo del valore capitale della rendita belga, questa
Direzione ne comunica l'importo alla Sede competente;
e) la Sede confronta l'ammontare dell'indennizzo in
capitale italiano e l'ammontare del valore capitale della rendita belga e, se quest'ultimo è inferiore, procede ad erogare l'eventuale
differenza al lavoratore in capitale. Ovviamente, nel caso contrario, la
prestazione italiana non deve essere corrisposta e rimane sospesa;
f) il calcolo della differenza ed il suo pagamento vanno effettuati
"fuori procedura", considerato che il limitatissimo numero dei casi
interessati ed il loro prevedibile esaurimento nel medio periodo sconsigliano
di porre mano a modifiche delle procedure automatizzate. L'avvenuto pagamento
della differenza fuori procedura dovrà essere segnalato a questa Direzione -
Ufficio III per la conseguente richiesta di rimborso al Ministero del lavoro.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Luigina Vietri